Statuto

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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ”INSIEME INTELLIGENTI”

 

Art. 1 - Costituzione

1 - E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “INSIEME INTELLIGENTI”, che in seguito sarà denominata l’Associazione. 

2 - I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarismo, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Associazione.

3 - La sua durata è illimitata.

4 - L’Associazione ha sede in Milano, viale Jenner 69/3  cap. 20159 

5 - Il Consiglio Direttivo, con una sua deliberazione, può trasferire la sede nell’ambito della stessa città, nonché istituire sedi e sezioni staccate anche in altre città della Regione Lombardia.

 

Art. 2 - Scopi

1 - L’Associazione - senza fini di lucro e con l’azione diretta, personale e gratuita dei propri soci - opera nel settore culturale per il perseguimento, in via esclusiva, di finalità di solidarietà sociale concretizzantesi nelle attività istituzionali indicate nel successivo art. 3.

 

Art. 3 - Attività

L’Associazione, in considerazione del patto di costituzione e degli scopi che si propone, intende perseguire le seguenti finalità:

1.1 - diffondere la pedagogia della Mediazione a partire dall’elaborazione della teoria di vita del Prof.Reuven Feuerstein e dell’ ICELP, basata sulla Modificabilità Cognitiva Strutturale (MCS) e sull’efficacia dell’Esperienza di Apprendimento Mediato (EAM).

1.2 - Contattare famiglie con figli con difficoltà  cognitive (sindrome di Down, ritardo mentale, ecc.) fornendo loro consulenza, assistenza, servizi di formazione ed eventuali sussidi economici per affrontare le spese di viaggio in Israele al centro ICELP di Gerusalemme del Prof. Feuerstein.

1.3 - Promuovere e, se necessario, organizzare manifestazioni, seminari, convegni nei quali gli esperti dell’ICELP possono essere presenti per aiutare le famiglie dell’Associazione nel percorso di formazione.

1.4 - Promuovere la formazione di terapisti, pedagogisti ed educatori alla Pedagogia della Mediazione anche incentivando loro contatti diretti con Centri di ricerca ad essa collegati.

1.5 - Raccogliere fondi da privati, enti pubblici, aziende che intendano cooperare con gli intenti dell’Associazione finanziando le attività istituzionali.

L’Associazione non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 4 - Soci dell’ Associazione

1 - Sono soci dell’Associazione coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo e il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può anche nominare “soci benemeriti”, coloro che forniscono un significativo sostegno economico alle attività o che hanno fornito un particolare contributo alla crescita culturale dell’Associazione. Sono fin d’ora Soci Benemeriti i soci fondatori dell’Associazione

Ciascun socio maggiore d’età ha diritto di voto, senza regime preferenziale per categorie di soci, per l’approvazione e modificazione dello statuto, dei regolamenti e la nomina  degli organi direttivi dell’Associazione.

Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell’Associazione.

2 - Il numero dei soci è illimitato.

3 - I soci hanno tutti parità di diritti e doveri.

4 - Criteri di ammissione e di esclusione dei soci

4.1 - Nella domanda di ammissione l’aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Associazione.

4.2 - L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi soci nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione deliberandone l’iscrizione nel registro dei Soci dell’Associazione.

4.3 – I Soci cessano di appartenere all’Associazione:

-  per dimissioni volontarie;

-  per sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate;

-  per mancato versamento della quota associativa per l’anno sociale in corso;

-  per decesso;

-  per comportamento contrastante con gli scopi statutari;

-  per persistente violazione degli obblighi statutari.

4.4 - L’ammissione e l’espulsione vengono deliberate dal Consiglio Direttivo. E’ ammesso ricorso al Collegio dei Garanti, se nominato, o all’Assemblea dei soci, che devono decidere sull’argomento nella prima riunione convocata. La decisione è inappellabile.

 

Art. 5 - Diritti e doveri dei Soci

1 - La quota associativa a carico dei Soci è deliberata dall’Assemblea. E’ annuale, non è restituibile in caso di recesso e/o  di perdita della qualità di Socio, deve essere versata entro la data dell’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio consuntivo nell’anno sociale precedente.

2 – I Soci hanno diritto:

 -  di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;

-  di conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

-  di partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

-  di usufruire di tutti i servizi dell’Associazione;

-  di dare le dimissioni in qualsiasi momento. 

3 – I Soci devono:

-  osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;

-  pagare la quota associativa annuale;

-  svolgere le attività preventivamente concordate;

-  mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

Le prestazioni fornite dai Soci sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai Soci possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute secondo opportuni parametri validi per tutti i soci preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.

Le attività dei Soci sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Associazione.

 

Art. 5 - Risorse economiche

1 - L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

-  quote associative e contributi dei Soci;

-  contributi privati;

-  contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;

-  contributi di organismi internazionali;

-  donazioni e lasciti testamentari;

-  rimborsi derivanti da sovvenzioni;

-  entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

-  rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo;

-  fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente;

-  ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

2 - I fondi sono depositati presso gli Istituti di Credito stabiliti dal Consiglio Direttivo.

3 - Ogni operazione finanziaria è disposta con firme disgiunte del Presidente o del Vice Presidente (o del Tesoriere o altro componente del Consiglio Direttivo, secondo la deliberazione specifica).

 

Art. 7 - Organi sociali dell’Associazione

1 - Organi dell’Associazione sono:

-  l’Assemblea dei Soci;

-  il Consiglio Direttivo;

-  il Presidente;

-  il Collegio dei Revisori dei Conti.

-  il Collegio dei Garanti.

Può inoltre essere costituito

-  il Comitato scientifico

La durata in carica dei Collegi di controllo e garanzia segue quella degli organi dell’Associazione.

 

Art. 8 - Assemblea dei Soci

1 - L’Assemblea è costituita da tutti i Soci dell’Associazione.

2 - L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo ed è di regola presieduta dal Presidente dell’Associazione.

3 - La convocazione è fatta in via ordinaria almeno una volta l‘anno e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

4 - La convocazione può avvenire anche per richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci; in tal caso l’avviso di convocazione deve essere reso noto entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta e l’Assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

5 - l’Assemblea ordinaria viene convocata per l’approvazione:

-  del programma e del bilancio di previsione per l’anno successivo;

-  della relazione di attività e del rendiconto economico dell’anno precedente;

-  l’esame delle questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo.

6 - L’avviso di convocazione è inviato individualmente ed è reso pubblico nella sede sociale e deve contenere l’ordine del giorno.

7 - In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli Soci, in proprio o per delega. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima.

8 - Ciascun Socio può essere portatore di tre deleghe di altri Soci.

9 - Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richiesta di modificazione dello Statuto e di scioglimento e liquidazione dell’Associazione per le quali sono richieste le maggioranze indicate nell’art. 15.

10- I compiti dell’Assemblea sono:

-  eleggere i componenti del Consiglio Direttivo;

-  eleggere i componenti del Collegio dei Garanti;

-  eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;

-  approvare gli indirizzi ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo;

-  approvare il bilancio di previsione;

-  approvare il bilancio consuntivo;

-  deliberare in merito alle richieste di modifica dello Statuto;

-  fissare l’ammontare della quota associativa annuale (o altri contributi a carico dei Soci);

-  deliberare sullo scioglimento e/o sulla proroga della durata dell’Associazione;

-  nominare il liquidatore o deliberare in merito alla devoluzione dei beni (in caso di scioglimento, cessazione, estinzione dell’Associazione);

-  determinare il numero dei componenti del Consiglio;

11 - L’Assemblea straordinaria viene convocata per la discussione delle proposte di modifica dello Statuto o di scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

Di ogni assemblea deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle assemblee dei Soci.

 

Art. 9 - Il Consiglio Direttivo

1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall’Assemblea dei Soci ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici componenti. Resta in carica tre anni e i suoi componenti possono essere rieletti.

2 - Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione elegge tra i propri componenti il Presidente ed un Vice presidente (o più Vice Presidenti) e il tesoriere, che costituiscono il Comitato di Presidenza.

3 - Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni tre mesi e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro con voto consultivo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti. Le delibere del Consiglio Direttivo si intendono approvate qualora si ha la maggioranza dei voti dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Di ogni riunione deve essere redatto il verbale da scrivere nel registro delle riunioni del Consiglio Direttivo.

4 - Compete al Consiglio Direttivo:

-  compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ;

-  fissare le norme per il funzionamento dell’Associazione;

-  esaminare il bilancio preventivo entro la fine del mese di dicembre; approvare e sottoporre all’Assemblea il rendiconto consuntivo entro la fine del mese di aprile;

-  determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea, promuovendo e coordinando l’attività e autorizzando la spesa;

-  eleggere il Presidente e il Vice Presidente (o più Vice Presidenti);

-  nominare  eventualmente il Segretario che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non Soci, e stabilirne i compiti;

-  nominare il Tesoriere;

-  deliberare in merito al venir meno della qualifica di Socio;

-  ratificare, nella prima seduta successiva i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza;

-  assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai Soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste in bilancio;

-  istituire gruppi o sezioni di lavoro i cui coordinatori, se non hanno altro diritto a voto deliberativo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee con voto consultivo;

 

Art. 10 - Presidente

1 - Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti a maggioranza dei voti.

2 - Il Presidente:

-  ha la firma e la rappresentanza sociale e legale dell’associazione nei confronti di terzi e in giudizio;

-  è autorizzato ad eseguire incassi, e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;

-  ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

-  convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea, del Consiglio direttivo e del Comitato di Presidenza;

-  in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente, che convoca il Consiglio Direttivo per l’approvazione della relativa delibera. Di fronte ai Soci, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell’assenza per impedimento del Presidente.

 

Art. 11 - Collegio dei Revisori dei Conti

L’Assemblea elegge un Collegio dei Revisori dei Conti, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, scelti anche tra i non soci.

Il collegio:

-  elegge tra i suoi componenti il Presidente;

-  esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;

-  agisce di propria iniziativa;

-  riferisce annualmente all’Assemblea con relazione scritta trascritta nell’apposito registro dei Revisori dei Conti.

I revisori possono partecipare alle assemblee e alle riunioni del Collegio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

 

Art. 12 - Collegio dei Garanti

L’Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da tre componenti scelti anche tra i non Soci.

Il Collegio dei garanti agisce di propria iniziativa, per richiesta di uno degli organi sociali oppure su segnalazione di un Socio.

Il Collegio:

-  ha il compito di esaminare le controversie tra i Soci, tra questi e l’Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi;

-  giudica ex bono et aequo senza formalità di procedure e il suo lodo è inappellabile.

 

Art. 13 - Gratuità delle cariche

13.1 - Le cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate nell’interesse dell’Associazione. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

13.2 - Le eventuali sostituzioni di componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Garanti effettuate nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima assemblea convocata successivamente alla nomina; i componenti così nominati scadono con lo scadere degli organi sociali a cui appartengono. Le sostituzioni avverranno in base al dettato del regolamento elettorale.

 

Art. 14 - Bilancio

14.1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del Consiglio Direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.

14.2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti e le spese per capitoli e voci analitiche.

14.3 - Il bilancio deve coincidere con l’anno solare.

 

Art. 15 - Modifiche dello Statuto - Scioglimento dell’Associazione

15.1 - Le proposte di modifica allo Statuto possono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo dei Soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza di almeno il 50%  (cinquanta per cento) dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

15.2 - Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci, dall’Assemblea dei Soci convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’assemblea che nomina il liquidatore e comunque secondo il disposto dell’art. 5, comma 4 della Legge 266/91, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. In nessun caso possono essere distribuiti beni utili e riserve ai Soci.

 

Art. 16 - Norme di rinvio

16.1 - Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento alla legge n. 266 del 18.8.1991 e alle sue eventuali variazioni.